Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330). c) Il divieto dell’abuso di diritto è un principio generale applicabile anche alla procedura esecutiva (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 334). 2.a) Ex art. 645 cpv.