Inoltre __________ non ha sottoscritto il contratto in nome e per conto della __________ in costituzione e nessun atto dimostra che questa se ne sia poi assunta le obbligazioni. D. Con sentenza 25 marzo 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la disdetta formulata dall’escussa va considerata valida, non essendo stata contestata davanti all’Ufficio di conciliazione entro il termine di 30 giorni. Di conseguenza il contratto di locazione doc. C è stato ritenuto riconoscimento di debito unicamente per le pigioni per i mesi da gennaio a marzo 1994.