{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-99_1996-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8473&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2374969b95687412f7edd4ad95137a0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:15:29", "Checksum": "b541231f8448737f7b9aca55929211ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.99\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nEx art. 266 a cpv. 2 CO se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservata, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva di disdetta.\nb) Ex art. 266 g CO ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l’adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze.\nLa disdetta ex art. 266 g CO non si giustifica semplicemente con l’esistenza di gravi motivi. Il motivo grave deve oggettivamente far apparire la continuazione del contratto di locazione come inaccettabile. Solo alla luce di tale parametro oggettivo i motivi gravi permettono di violare i principi della fedeltà al contratto e della sicurezza giuridica. Motivi soggettivi quali la perdita finanziaria sono ininfluenti. L’art. 266 g CO non è stato previsto allo scopo di minimizzare i normali rischi finanziari e personali risp. le leggerezze di una parte a sfavore della controparte. La disdetta per motivi gravi implica che alla parte che ha formulato disdetta non possa essere imputata alcuna colpa. Un caso tipico di colpa propria interviene nell’inosservanza di circostanze, che già al momento della conclusione del contratto potevano essere previste, quali per esempio la posizione dell’oggetto locato, i problemi di vendita che comporta un nuovo assortimento, ecc. (cfr. Commentario zurighese, Peter Higi, n. 31, 37 e 38 ad art. 266 g CO)\nc) Il contratto di locazione doc. C prevedeva una durata determinata fino al 31 marzo 1999.\nCon scritto 26 luglio 1993 (doc. F) la conduttrice ha comunicato alla procedente che in seguito alla sua liquidazione, il negozio, oggetto del contratto, sarebbe stato chiuso per il 30 settembre 1993 ed ha formulato disdetta per il 30 marzo 1994. Ora, nell’ambito del potere di cognizione del giudice del rigetto, può essere affermato, sulla base della citata disdetta, senza necessità d’interpretazione, che questa non è stata causata da motivi gravi adempienti i requisiti previsti dall’art. 266 g CO, ma che applicabile è l’art. 264 cpv. 1 CO, trattandosi di restituzione anticipata della cosa. Pertanto non avendo la conduttrice proposto un nuovo conduttore, ex art. 264 cpv. 2 CO resta tenuta al pagamento dei canoni di locazione anche per i mesi da aprile a giugno 1994.\nIl contratto di locazione doc. C, in cui è prevista l’indicizzazione delle pigioni (cfr. Aggiunta punto 1) costituisce pertanto insieme alla comunicazione dell’aumento del canone di locazione 20 gennaio 1994 (doc. E) valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per le pigioni per i mesi da gennaio a marzo 1994 per Fr. 22’542.-- (Fr. 7’514.-- x 3) e da aprile a giugno 1994 per Fr. 22’971.-- (Fr. 7’657.-- x 3), ossia per complessivamente Fr. 45’513.-- (cfr. Droit du bail 5/1993, n. 21).\nGli interessi di mora del 5% sono giustificati unicamente dal 1. gennaio 1994 su Fr. 22’542.-- risp. dal 1. aprile 1994 su Fr. 22’971.--, le pigioni dovendosi pagare il primo giorno di ciascun trimestre (cfr. punto 3 del contratto di locazione doc. C).\n4.a) Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente:\n- procura scritta;\n- ammissione esplicita in documenti;\n- ammissione esplicita all’udienza.\nAtti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340)\nb) Quale riconoscimento di debito per le spese d’inserzione la procedente ha prodotto tra l'altro uno scritto 29 marzo 1994 dell’avv. __________, patrocinatore dell’escussa (doc. O), con il quale egli ha comunicato alla locatrice che la conduttrice “si è dimostrata disposta ad accettare il versamento di un importo massimale di Fr. 10’000.-- alla __________ per sopperire alle spese di inserzione che questa affronterà nell’ottica di trovare, nel più breve tempo possibile, un subentrante nel contratto di locazione”.\nNella risposta scritta presentata in sede di contraddittorio il 9 gennaio 1995 l’avv. __________ si è espresso come segue: “Il doc. O prodotto da controparte sostanzia la disponibilità della convenuta ad operare un versamento di un importo massimo di Fr. 10’000.-- destinato a sopperire alle spese d’inserzione che l’istante avrebbe dovuto sostenere nell’ottica di trovare un subentrante nel contratto di locazione” (cfr. p. 7). Questa dichiarazione è coperta dalla procura scritta conferitagli dall’escussa precedentemente, in data 21 dicembre 1994, per cui è data l’ammissione esplicita in documenti. Tuttavia agli atti manca la prova che le spese d’inserzione di Fr. 3’129.60 siano state effettivamente addebitate alla __________ e da essa pagate. Infatti i doc. da T1 a T6 sono copie di fatture emesse dalla __________ a carico della __________, mentre agli atti non risulta documento alcuno a dimostrazione che queste spese siano state fatturate dalla __________ alla procedente e da questa pagate. Tra l’altro dagli atti non risulta nemmeno che le citate fatture siano state saldate.\nMancando pertanto la necessaria documentazione atta a comprovare il pagamento da parte della procedente di spese d’inserzione per Fr. 3’219.60, per questo importo l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata correttamente respinta.\n5. L’appello 3 aprile 1995 della __________ va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nL’appello 6 aprile 1995 della __________ va invece parzialmente accolto.\nIn prima sede tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 1/10 e 9/10 della __________, mentre in sede di appello sono nel rapporto di 1/6 e 5/6 (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF, 264 e 645 cpv. 2 CO, nonché i disposti citati"}