{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-99_1996-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8473&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2374969b95687412f7edd4ad95137a0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:15:29", "Checksum": "b541231f8448737f7b9aca55929211ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.99\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD. Con sentenza 25 marzo 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la disdetta formulata dall’escussa va considerata valida, non essendo stata contestata davanti all’Ufficio di conciliazione entro il termine di 30 giorni. Di conseguenza il contratto di locazione doc. C è stato ritenuto riconoscimento di debito unicamente per le pigioni per i mesi da gennaio a marzo 1994. La prima giudice ha poi respinto le allegazioni in merito alla carenza di personalità giuridica della conduttrice al momento della sottoscrizione del contratto, poiché contrarie al principio della buona fede. In sede pretorile non sono state riconosciute le spese di Fr. 3’219.60 per le inserzioni, mancando agli atti la prova che le stesse sono state sopportate dalla locatrice nell’ambito delle ricerche di un subentrante nel contratto di locazione. L’istanza è stata pertanto accolta limitatamente a Fr. 22’542.--, ossia per tre mensilità a Fr. 7’514.-- l’una, oltre interessi di mora al 5% dal 1. gennaio 1994.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 5 maggio 1995 la __________ si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nG. Con appello 6 aprile 1995 si è pure aggravata la __________ contro la sentenza pretorile, postulando l’integrale accoglimento dell’istanza, con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).\nc) Il divieto dell’abuso di diritto è un principio generale applicabile anche alla procedura esecutiva (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 334).\n2.a) Ex art. 645 cpv. 2 CO se obbligazioni assunte prima dell’iscrizione furono espressamente contratte in nome della società anonima da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall’iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società anonima ne è responsabile.\nIn tali casi non è necessaria la dichiarazione esplicita, che si tratta di una società in costituzione. L’art. 645 cpv. 2 CO è applicabile anche se manca tale indicazione. Inoltre il concetto “espressamente” va interpretato in senso lato. E` sufficiente se la volontà emerge univocamente dal contenuto dell’accordo e dalle circostanze. Un’assunzione non è necessaria per obbligazioni che sono state concluse nell’ambito di un commercio durante il periodo di costituzione, allorquando questo commercio viene ripreso con attivi e passivi (cfr. Peter Forstmoser, Aktienrecht, Zurigo 1981, vol. I, parte I, § 13 n. 26 e 29 p. 408-409 e rif. ivi).\nb) Dalla documentazione agli atti emerge che parti del contratto di locazione 29 marzo 1988 (doc. C) erano la procedente quale locatrice la __________, quale conduttrice, e che il contratto è stato firmato da __________. L’aumento di pigione 20 gennaio 1994 (doc. E) è stato notificato __________ e la disdetta 26 luglio 1993 (doc. F) è stata formulata da quest’ultima. Pertanto le argomentazioni dell’escussa che negano la sua legittimazione passiva, essendo essa stata costituita ed iscritta il 31 agosto 1989, ossia dopo la conclusione del contratto, con il nome __________, vanno respinte. Infatti, seppur con l’aggiunta “__________ ”, dalla citata documentazione risulta chiaramente che conduttrice nel rapporto di locazione in oggetto è divenuta, dopo la sua costituzione, l’escussa. Infatti non solo il contratto di locazione è stato firmato da __________, divenuta poi amministratrice unica della società, ma l’atteggiamento concludente della __________ che traspare sia dalla disdetta, che dal relativo scambio di corrispondenza, in cui anche il suo patrocinatore si è dichiarato rappresentante della __________ (cfr. doc. H, O), dimostra l’assunzione delle obbligazioni inerenti il contratto di locazione doc. C da parte dell’escussa. Negarne ora la legittimazione passiva costituisce chiaro abuso di diritto.\n3.a) Ex art. 264 cpv. 1 CO il conduttore che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se egli propone un nuovo conduttore solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo conduttore deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni. Secondo il cpv. 2 se non viene proposto un nuovo conduttore con tali requisiti, il conduttore resta tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta."}