{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-99_1996-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8473&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2374969b95687412f7edd4ad95137a0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:15:29", "Checksum": "b541231f8448737f7b9aca55929211ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.1996 14.1995.99\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nIn\nnome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2/3 novembre 1994 da\n|\n|\n__________ (rappr. da __________) (patrocinata dall’avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ (patrocinata dallo Studio legale __________) |\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24/25 marzo 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo indicato è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di Fr. 22’542.-- oltre interessi al 5% dal 1.1.1994.\n2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, ritenuto che l’istante rifonderà alla controparte Fr. 200.-- per ripetibili ridotte.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ (già __________) che con atto 3 aprile 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 5 maggio 1995 la __________ ha postulato la reiezione dell’appello della __________, con protesta di spese e ripetibili e con atto 6 aprile 1995 ha inoltrato a sua volta appello postulando l’integrale accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncontro l’appello della __________ la __________ non ha presentato osservazioni;\nrilevato che con decreto presidenziale 5/7 aprile 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________ del 20/24 giugno 1994 la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di 1) Fr. 32’542.-- oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1994 e 2) Fr. 22’971.-- oltre interessi al 7% dal 1. aprile 1994, indicando quale titolo di credito: “1) Canone di locazione locali __________ (periodo gennaio-marzo 1994 = Fr. 22’542.--- oltre interessi; periodo aprile-giugno 1994 = Fr. 22’971.-- oltre interessi) - 2) partecipazione alle spese per campagna d’inserzioni (Fr. 10’000.--).\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore per Fr. 48’732.60 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1994 su Fr. 22’542.--, dal 1. aprile 1994 su Fr. 22’971.--, dal 10 maggio 1994 su Fr. 705.25, dal 10 giugno 1994 su Fr. 736.35, dal 27 giugno 1994 su Fr. 294.--, dall’11 luglio 1994 su Fr. 294.--, dal 25 luglio 1994 su Fr. 411.25 e dall’8 agosto 1994 su Fr. 778.75.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione concluso il 29 marzo 1988 con la __________ (doc. C), la cui ragione sociale si è modificata il 12 luglio 1993 in __________ (cfr. __________). Il contratto, avente per oggetto un negozio situato a __________, poteva essere disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine di marzo o settembre, la prima volta per il 31 marzo 1999. Il canone di locazione annuo fissato in Fr. 78’000.--, già comprensivo delle spese accessorie, doveva essere pagato in rate trimestrali di Fr. 19’500.-- l’una. Con l’aumento 20 gennaio 1994 (doc. E), il canone di locazione è passato a far tempo dal 1. aprile 1994, a Fr. 89’484.-- all’anno, ossia a Fr. 22’971.-- al trimestre. Con lettera 26 luglio 1993 (doc. F) la __________ ha disdetto il contratto di locazione per il 30 marzo 1994. La procedente pretende il pagamento delle pigioni da gennaio a marzo 1994 di Fr. 22’542.-- e da aprile a giugno 1994 di Fr. 22’971.--, così come, sulla base della lettera 29 marzo 1994 del rappresentante legale dell’escussa (doc. O), di Fr. 3’129.60 per le spese di inserzione per la ricerca di un subentrante nel contratto di locazione.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha argomentato che la disdetta ha validamente esplicato i suoi effetti dal 31 marzo 1994, la locatrice non avendola contestata di fronte all’autorità di conciliazione entro il termine previsto di 30 giorni. La debitrice ha inoltre negato che la sua amministratrice unica, __________, ed il marito di quest’ultima si siano impegnati a pagare i canoni di locazione scaduti. D’altro canto il doc. O sostanzia la disponibilità a versare un importo massimo di Fr. 10’000.-- per le spese di inserzione per trovare un subentrante, la documentazione prodotta dalla creditrice, doc. da T/1 a T/6 non dimostra tuttavia che essa abbia subito delle spese per la locazione dei locali in oggetto e che le fatture prodotte siano state regolarmente saldate. Nella denegata ipotesi che le pretese poste in esecuzione venissero riconosciute, secondo la debitrice il tasso d’interesse non potrebbe essere superiore a quello legale del 5%. In sede pretorile è stato poi sostenuto che il contratto di locazione doc. C non può costituire valido riconoscimento di debito, ritenuto che la __________ è stata costituita ed iscritta a RC il 31 agosto 1989, per cui il contratto di locazione è stato concluso allorquando la società non aveva ancora personalità giuridica. Inoltre __________ non ha sottoscritto il contratto in nome e per conto della __________ in costituzione e nessun atto dimostra che questa se ne sia poi assunta le obbligazioni."}