L’istanza 21 novembre 1994 di __________, è parzialmente, accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 3/7 novembre 1994 dell’UEF di Locarno limitatamente a Fr. 631’134.25 oltre interessi al 6% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 400’000.--, al 6.5% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 200’000.-- e al 7% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 31’134.25. 2. La tassa di giustizia di Fr. 500.--, da anticipare dalla parte procedente, è a carico di __________, il quale rifonderà all’Unione di Banche Svizzere Fr. 500.-- a titolo di indennità.” 2. La tassa di giustizia di Fr.