1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b) e rif. ivi). In casu la creditrice è stata rappresentata in sede pretorile da un legale che lavora alle sue dipendenze per il servizio giuridico, per cui non può essere fatto capo alla TOA. Pertanto in considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l’indennità di prima sede va ridotta a in Fr. 500.--. Le indennità di seconda sede vengono fissate in Fr.