da E a N, anche dopo la stipulazione della convenzione doc. D. Questa convenzione non ha comportato alcuna novazione ex art. 116 CO del rapporto di credito originario, non essendo deducibile indizio alcuno circa la volontà delle parti di costituire un nuovo rapporto creditorio. Dal punto 2 cpv. 2 del doc. D risulta d’altronde chiaramente che le cartelle ipotecarie doc. da E a N non sono state acquisite dalla banca in pagamento del mutuo ipotecario, bensì a sua garanzia.