la pretesa era esigibile. Infatti il termine di pagamento era stato fissato per il 24 ottobre 1994, mentre il PE è stato emesso il 3 novembre 1994, la data di ricezione 7 ottobre 1994 essendovi stata apposta erroneamente. In sede pretorile è poi stato rilevato che con la sottoscrizione della convenzione doc. D sono state unicamente costituite delle garanzie, per cui non vi è stata novazione. L’escusso ha inoltre rinunciato alla necessità di disdire il credito incorporato nelle cartelle ipotecarie. In prima sede non sono state ritenute giustificate le spese di Fr. 365.75 (doc.