Con sentenza 23/24 marzo 1995 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza argomentando che sia le cartelle ipotecarie doc. da E a N che i contratti di mutuo B e C costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF, mentre la convenzione doc. D riguardante la cessione in proprietà delle cartelle ipotecarie rappresenta unicamente la prova dell’avvenuta cessione in proprietà dei titoli ipotecari. Secondo il primo giudice il giorno della domanda di esecuzione, il 28 ottobre 1994, la pretesa era esigibile.