Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 500.--, da anticipare dalla parte procedente, sono a carico dell’escusso, il quale dovrà inoltre rifondere alla controparte Fr. 3’000.-- per ripetibili.” Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 29 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza con l’assegnazione di un’indennità di prima sede di Fr. 500.--. Subordinatamente egli ha chiesto la riduzione dell’indennità di prima sede a Fr.