{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-98_1996-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8472&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "20081316621808cc4b08641cfdef38b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:41", "Checksum": "ffd4fe4a4a68264441dba83d51219143", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.98\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCon la conferma 2 agosto 1993 (doc. C) il mutuo ipotecario è stato prorogato fino al 30 giugno 1994. Con lettera 26 settembre 1994 (doc O) la creditrice ne ha chiesto il rimborso per il 20 ottobre 1994. Di conseguenza sia il mutuo ipotecario che i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie erano esigibili il giorno della domanda di esecuzione, datata 28 ottobre 1994 (doc. R). Il PE è poi stato emesso il 3 novembre 1994, e non il 3 ottobre 1994, come preteso dall’appellante, la data di ricezione 7 ottobre 1994 essendovi stata apposta erroneamente.\nh) In casu risultano pertanto adempiuti i requisiti di cui al considerando 1.c). Infatti vi è contratto di mutuo scritto. Il mutuatario non ha negato che vi sia stato il trasferimento del capitale mutuato, tra l’altro dimostrato dal possesso delle cartelle ipotecarie da parte della procedente. Inoltre la pretesa posta in esecuzione è esigibile.\nI doc. B, C e da E a N costituiscono pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\ni) Secondo il punto 3 cpv. 1 della convenzione doc. D le parti hanno convenuto che __________ poteva far valere le pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie oltre a tre interessi annui maturati e all’interesse in corso pari al 10% annuo. Per cui i tassi pretesi dalla creditrice sono giustificati in quanto inferiori a tale massimo. Ex art. 104 cpv. 2 CO gli stessi tassi possono essere applicati anche agli interessi di mora. Il primo giudice non ha invece, correttamente, ritenuto giustificate le spese di Fr. 365.75 (cfr. doc. O), per questo importo non trovandosi agli atti alcun riconoscimento di debito.\n2. L’appellante ha contestato l’indennità assegnata in prima istanza alla procedente, ritenendola eccessiva in considerazione del valore e della natura della disputa, come pure del tempo impiegato e del fatto che __________ era patrocinata da un rappresentante legale che lavora alle sue dipendenze.\nEx art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato.\nLa valutazione dell’equa indennità ha tuttavia luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b) e rif. ivi).\nIn casu la creditrice è stata rappresentata in sede pretorile da un legale che lavora alle sue dipendenze per il servizio giuridico, per cui non può essere fatto capo alla TOA. Pertanto in considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l’indennità di prima sede va ridotta a in Fr. 500.--.\nLe indennità di seconda sede vengono fissate in Fr. 2'100.-- avuto riguardo al patrocinio di un avvocato libero professionista e ai principi indicati in precedenza.\n3. L’appello 29 marzo 1995 di __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la pressochè totale soccombenza dell’appellante (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati\npronuncia\n1. L’appello 29 marzo 1995 di __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 23/24 marzo 1995 del Pretore di Locarno-Campagna è così riformata:\n“1. L’istanza 21 novembre 1994 di __________, è parzialmente, accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 3/7 novembre 1994 dell’UEF di Locarno limitatamente a Fr. 631’134.25 oltre interessi al 6% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 400’000.--, al 6.5% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 200’000.-- e al 7% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 31’134.25.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 500.--, da anticipare dalla parte procedente, è a carico di __________, il quale rifonderà all’Unione di Banche Svizzere Fr. 500.-- a titolo di indennità.”\n2. La tassa di giustizia di Fr. 750.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 2'100.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna\nper la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}