{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-98_1996-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8472&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "20081316621808cc4b08641cfdef38b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:41", "Checksum": "ffd4fe4a4a68264441dba83d51219143", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.98\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 febbraio 1996/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 novembre 1994 da\n|\n|\n__________ (patr. dall'avv. __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ (patr. dall'avv. __________)\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/7 novembre 1994 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 23/24 marzo 1995 ha così deciso:\n“1. L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno, del 3/7.11.1994, è rigettata in via provvisoria per l’importo di Fr. 631’134.75 oltre interessi dal 21.10.94 su Fr. 400’000.-- al 6%, sull’importo di Fr. 200’000.-- al 6.5% e sull’importo di Fr. 31’134.75 al 7%.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 500.--, da anticipare dalla parte procedente, sono a carico dell’escusso, il quale dovrà inoltre rifondere alla controparte Fr. 3’000.-- per ripetibili.”\nSentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 29 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza con l’assegnazione di un’indennità di prima sede di Fr. 500.--. Subordinatamente egli ha chiesto la riduzione dell’indennità di prima sede a Fr. 500.--, con protesta di spese e ripetibili;\ncon osservazioni 2 maggio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 3/7 novembre 1994 dell’UEF di Locarno __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 631’500.-- oltre interessi dal 21 ottobre 1994 al 6% fino a Fr. 400’000.--, al 6.5% da Fr. 400’000.-- a Fr. 600’000.-- e al 7% da Fr. 600’000.--, indicando quale titolo di credito: “Disdetta del 26.09.1994 - 8 cartelle ipotecarie al portatore: Fr. 50’000.-- nom., del 31.05.1963, dg. 2447, in I rango - Fr. 20’000.-- nom., del __________, dg. __________, in II e pari rango - Fr. 20’000.-- nom., del __________, dg. __________, in II e pari rango - Fr. 20’000.-- nom., del __________, dg. __________, in II e pari rango - Fr. 10’000.-- nom., del __________, dg. __________, in III e pari rango - Fr. 10’000.-- nom., del __________ , dg. __________, in III e pari rango - Fr. 270’000.-- nom., del __________, dg. __________, in IV rango - Fr. 200’000.-- nom., del __________, dg. __________, in V rango, gravanti la part. __________ RFD di __________ proprietario-debitore __________. Conferme di credito del 02.08.1993, 23.10.1992.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La creditrice fonda la sua pretesa su due conferme 23 ottobre 1992 risp. 2 agosto 1993 (doc. B e C), con le quali ha prorogato un credito di Fr. 600’000.-- concesso all’escusso fino al 30 giugno 1994. __________ ha prodotto inoltre 8 cartelle ipotecarie al portatore di complessivi nominali Fr. 600’000.-- (doc. da E a N). Con scritto 26 settembre 1994 (doc. O) __________ ha chiesto il rimborso per il 20 ottobre 1994 del credito ipotecario, scaduto il 30 giugno 1994, oltre ad interessi e spese.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha dapprima negato l’identità tra i titoli di credito indicati sul PE e quelli prodotti agli atti, non apparendo sul PE la convenzione doc. D. Secondo il debitore, il giorno dell’inoltro della domanda di esecuzione il credito in esame non era ancora esigibile. Egli ha poi sostenuto che con la sottoscrizione della convenzione doc. D è subentrata novazione e con l’acquisizione delle cartelle ipotecarie in proprietà, __________ è divenuta creditrice unicamente sulla base dei crediti ivi incorporati, la disdetta doc. O non è però diretta contro le cartelle ipotecarie, inoltre non rispetta il preavviso di sei mesi. L’escusso ha poi rilevato che i tassi d’interesse pretesi dalla creditrice non sono giustificati da alcun riconoscimento di debito.\nD. Con sentenza 23/24 marzo 1995 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza argomentando che sia le cartelle ipotecarie doc. da E a N che i contratti di mutuo B e C costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF, mentre la convenzione doc. D riguardante la cessione in proprietà delle cartelle ipotecarie rappresenta unicamente la prova dell’avvenuta cessione in proprietà dei titoli ipotecari. Secondo il primo giudice il giorno della domanda di esecuzione, il 28 ottobre 1994, la pretesa era esigibile. Infatti il termine di pagamento era stato fissato per il 24 ottobre 1994, mentre il PE è stato emesso il 3 novembre 1994, la data di ricezione 7 ottobre 1994 essendovi stata apposta erroneamente. In sede pretorile è poi stato rilevato che con la sottoscrizione della convenzione doc. D sono state unicamente costituite delle garanzie, per cui non vi è stata novazione. L’escusso ha inoltre rinunciato alla necessità di disdire il credito incorporato nelle cartelle ipotecarie. In prima sede non sono state ritenute giustificate le spese di Fr. 365.75 (doc. O), per questo importo non trovandosi agli atti riconoscimento di debito alcuno, mentre gli interessi richiesti sono stati considerati usuali ex art. 314 cpv. 1 CO.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. L’appellante ha chiesto la riduzione dell’indennità assegnata in prima sede a Fr. 500.--, in considerazione del valore e della natura della disputa e del fatto che __________ in sede pretorile era patrocinata da un rappresentante legale che lavora alle sue dipendenze."}