che le domande di fallimento 13 e 19 dicembre 1994 sono state tempestive, nell’ossequio del termine di dieci giorni ex art. 309 LEF dalla pubblicazione prevista all’art. 308 LEF; che la decisione dell’Autorità superiore dei concordati è definitiva ex art. 308 cpv.1 LEF nel senso che non è più impugnabile con i rimedi ordinari di diritto ma solo con il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, che è notoriamente mezzo straordinario di impugnativa (cfr. Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna, 1994, p.25 n.2);