le domande di fallimento presentate anzitempo “devono quindi essere considerate nulle e non avvenute”; - non si può dichiarare il fallimento quando “le condizioni per la concessione di una nuova moratoria sono adempiute”, nonostante il primo giudice abbia respinto la domanda di seconda moratoria, perchè contro siffatto giudizio è stato interposto appello; che il giudice del fallimento rigetta la domanda di decozione nelle ipotesi previste ex art. 172 LEF; che il debitore non solo non prova ma neppure afferma che il debito sia stato estinto o che il creditore gli abbia concesso una dilazione;