- che è però opportuno ricordare di evitare un luogo comune, ormai divenuto uno stereotipo senza senso, secondo cui il concordato (sia ordinario che, a maggior ragione, quello con abbandono dell’attivo) sarebbe per i creditori più redditizio del fallimento: è vero invece che il solo beneficiario è sempre il debitore e talvolta anche il commissario, quando non si applica la TarLEF ma - contrariamente al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 della tariffa - la rimunerazione avviene contra legem secondo altri parametri (cfr. Flavio Cometta, Compiti del commissario della moratoria (nota a sentenza), in Rep. 1992 p.306);