senza pretesa di esaustività sia qui ricordato: a) nella sentenza 12 luglio 1994 in __________ (inc. VIG __________, __________ e __________) questa Camera già aveva rilevato stranezze procedurali da parte del commissario del primo concordato, sivvero che nei considerandi in diritto così si era espressa (cfr. p.5, 6 e 8 passim): - “che il commissario di un concordato è, come un funzionario, un organo pubblico dello Stato, incaricato di occuparsi della procedura concordataria; la sua posizione corrisponde a quella dell'ufficio dei fallimenti o di un'amministrazione di fallimenti straordinaria scelta fuori dall'ufficio (DTF 103 Ia 79 cons.4 e 94 III 58 s. cons.2; Rep 1985 p.39);