Nel frattempo, il 14 dicembre 1994 __________ aveva chiesto una seconda moratoria concordataria di quattro mesi, proponendo quale commissario ancora __________, atteso che: - “è ovvio che la revoca della moratoria concordataria è essenzialmente imputabile a errori commessi dal commissario del concordato che ha presentato una richiesta di omologazione non soddisfacente i requisiti formali dell’art. 316b LEF”; - le maggioranze richieste per l’omologazione erano state raggiunte e “__________ è certo che i medesimi creditori siano tuttora disposti ad aderire alla proposta di concordato sostanzialmente alle medesime condizioni già precedentemente accettate”;