{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-95_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8470&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46260720b7ce86c09ced174434560057"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:14", "Checksum": "f55a8951f7efa7b8983befc5d660e9a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.95\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- che è però opportuno ricordare di evitare un luogo comune, ormai divenuto uno stereotipo senza senso, secondo cui il concordato (sia ordinario che, a maggior ragione, quello con abbandono dell’attivo) sarebbe per i creditori più redditizio del fallimento: è vero invece che il solo beneficiario è sempre il debitore e talvolta anche il commissario, quando non si applica la TarLEF ma - contrariamente al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 della tariffa - la rimunerazione avviene contra legem secondo altri parametri (cfr. Flavio Cometta, Compiti del commissario della moratoria (nota a sentenza), in Rep. 1992 p.306);\n- che l’autorità dei concordati dovrà determinarsi anche sulla congruità della notula del Commissario già prospettata attorno a Fr. 35’000.--;\n- che anche la designazione del liquidatore e dei membri della delegazione dei creditori dovrà procedere secondo considerazioni di imparzialità e di affidabilità;\n- che la loro retribuzione non potrà comunque avvenire secondo i criteri erroneamente prospettati dal Commissario, l’applicazione della TarLEF escludendo in tutta evidenza le tariffe professionali di fiduciari e avvocati”.\nb) Nella sentenza 22 novembre 1994 in __________ (inc. CEF 118/94) questa Camera aveva evidenziato nei considerandi in fatto, tra l’altro:\n“A. __________ è stato messo al beneficio di una moratoria concordataria per concordato ordinario con decreto 3 gennaio 1994 del Pretore di Locarno-Campagna, poi prorogato di due mesi con decreto 11 aprile 1994 dello stesso Pretore. Nell’istanza di moratoria del 27 dicembre 1993 era stato prospettato un dividendo concordatario del 20-25%.\nB. L’11 aprile 1994 il Commissario ha convocato l’adunanza dei creditori per il 17 giugno 1994.\nC. Prima dell’adunanza dei creditori il Commissario ha raccolto l’adesione di 19 creditori su 32 aventi diritto di voto.\nD. Il 17 giugno 1994 ha avuto luogo l’adunanza dei creditori ex art. 302 LEF, convocata nei termini dell’art. 300 LEF, senza pregressa menzione che sarebbe stato proposto un concordato con abbandono dell’attivo in luogo del concordato ordinario prospettato nell’istanza del 27 dicembre 1993. A tale adunanza __________ (in seguito: __________) e __________ (in seguito: __________) hanno appreso per la prima volta che vi era stato mutamento del tipo di concordato: in questa circostanza il Commissario del concordato __________ distribuì ai creditori il suo rapporto datato 17 giugno 1994.\nE. Dal verbale 23 giugno 1994 dell’adunanza dei creditori del 17 giugno 1994 si evince che le 19 adesioni già raccolte dal Commissario hanno condizionato l’assemblea, sivvero che i creditori privi delle informazioni insider ad altri note si sono trovati in situazione ormai compromessa: si può infatti leggere che il Commissario “informa l’assemblea di essere in possesso delle procure da parte di 19 creditori affinchè siano nominati quali liquidatori l’attuale commissario del concordato nonchè l’avv. __________ e quali membri della delegazione dei creditori l’avv. __________ ed il sig. __________ ” e che alla domanda della rappresentante della creditrice __________ che chiede se è possibile nominare quale membro della delegazione dei creditori tale __________, “il commissario del concordato rileva che i membri della delegazione proposti sono due ed essendo già stata accettata la loro nomina dalla maggioranza dei creditori non è possibile aderire a questa richiesta”.\n4. Le considerazioni del primo giudice sulla maggiore difficoltà di omologazione del secondo concordato per il diritto di voto della __________, che nella precedente procedura aveva insinuato tardivamente il suo credito milionario, pur potendo essere in sè di rilievo, restano senza conseguenze pratiche nel caso di specie, avuto riguardo all’assoluta carenza di qualsivoglia parvenza di buon diritto della domanda di moratoria. E’ infatti di tutta evidenza che mai sarà concessa una moratoria quando già vi è certezza che non solo i creditori chirografari saranno totalmente perdenti ma anche quelli privilegiati subiranno perdite, ritenuto altresì che la liquidazione fallimentare è notoriamente meno onerosa di quella concordataria quando gli attivi sono quasi esclusivamente beni immobiliari.\n5. Visto l’esito, la domanda di effetto sospensivo diviene caduca.\n6. L’appello, ai limiti del temerario, va pertanto respinto.\nLa tassa di giustizia è a carico di __________ (art. 59 e 67 OTLEF).\nPer questi motivi, richiamati gli art. 293 ss., 295 cpv.1, 307 e 316t LEF;\npronuncia: 1. L’appellazione 27 marzo 1995 di __________, è respinta.\n1.1 Di conseguenza è confermato il giudizio di prima sede che ha respinto la domanda di moratoria per concordato con abbandono dell’attivo proposta da __________.\n2. E’ ordinata la notifica di questa sentenza al Ministero pubblico, Lugano, per gli incombenti di cui al considerando 3.\n3. E' ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.\n4. La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall’appellante, è a carico di __________.\n5. Intimazione:\n- __________\nComunicazione:\n- Pretura di Locarno-Campagna;\n- UEF di Locarno;\n- Ufficio registri di Locarno.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nquale Autorità superiore dei concordati\nIl presidente La segretaria:"}