{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-95_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8470&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46260720b7ce86c09ced174434560057"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:14", "Checksum": "f55a8951f7efa7b8983befc5d660e9a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.95\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n+ Fr. 2’131’000.-- (differenza tra Fr. 4’000’000.-- come alla stima nel primo concordato del fondo n. __________ nel Comune di __________ e Fr. 1’869’000.-- di cui alla nuova stima prodotta da __________, per tener conto del generale deprezzamento dei valori immobiliari che ha colpito il Cantone Ticino, cfr. doc. T e U del 16 marzo 1995 dello Studio d’architettura __________)\n./. Fr. 144’000.-- (dichiarazione 15.11.1994 di __________)\n./. Fr. 100’000.-- (donazione moglie)\nFr. 11’250’371.-- totale.\nd) Non vi può essere spazio, visti i dati che precedono, per qualsivoglia ipotesi di esistenza di attivi per i creditori non privilegiati. Anzi, avuto riguardo alla composizione degli attivi - quasi esclusivamente fondi, cfr. la descrizione degli oltre 14 fondi di cui a p.2 della relazione 17 giugno 1994 del Commissario __________, doc. B - e a quella dei passivi, con un carico ipotecario ben maggiore del valore dei beni gravati, già vi è a questo stadio di procedura l’assoluta certezza che rimarranno in parte scoperti anche i creditori privilegiati, garantiti da pegni immobiliari.\nVa poi anche detto che gli attivi sono valutati per certo troppo generosamente, se solo si tien conto che le considerazioni sul mercato immobiliare ticinese formulate per dimostrare che il fondo n. __________ di __________ non vale Fr. 4’000’000.-- ma solo Fr. 1’869’000.-- vanno estese per coerenza anche ai restanti 13 fondi, con conseguente massiccio aumento dello sbilancio passivo netto.\n3. __________ assevera che le maggioranze richieste per l’omologazione del concordato sono facilmente realizzabili e porta il caso __________, che nella sua dichiarazione 22 dicembre 1994 sembra lieta di sapere che il suo credito sul fondo n. __________ di __________ rimarrà abbondantemente scoperto: in tal caso avrà più diritti in sede di omologazione del concordato, al quale già ha dato preventivo quanto fiducioso assenso.\nPer quale motivo possano esservi creditori disposti a favorire un debitore in termini che sconvolgono ogni ragionevolezza commerciale, è questione che sfugge al giudice del diritto esecutivo: per gli eventuali approfondimenti di natura penale va data doverosa notifica all’Autorità penale in ordine al reato ipotizzabile di conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale ex art. 170 CP.\nAltri elementi concorrono a sostanziare il sospetto che vi siano scorrettezze di possibile rilievo penale; senza pretesa di esaustività sia qui ricordato:\na) nella sentenza 12 luglio 1994 in __________ (inc. VIG __________, __________ e __________) questa Camera già aveva rilevato stranezze procedurali da parte del commissario del primo concordato, sivvero che nei considerandi in diritto così si era espressa (cfr. p.5, 6 e 8 passim):\n- “che il commissario di un concordato è, come un funzionario, un organo pubblico dello Stato, incaricato di occuparsi della procedura concordataria; la sua posizione corrisponde a quella dell'ufficio dei fallimenti o di un'amministrazione di fallimenti straordinaria scelta fuori dall'ufficio (DTF 103 Ia 79 cons.4 e 94 III 58 s. cons.2; Rep 1985 p.39);\n- che per principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso, un commissario deve operare nell'interesse pubblico ad un'attuazione imparziale della procedura concordataria: in particolare deve vigilare sugli atti del debitore ed esercitare le attribuzioni indicate agli art. 298 ss. LEF;\n- che il commissario del concordato non ha per compito nè di far omologare il concordato nè di promuoverlo: deve solo adoperarsi affinchè la procedura si svolga nelle migliori condizioni possibili e nell'interesse di tutte le parti entranti in linea di conto (cfr. Gilliéron, op. cit., p.422; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §54 m.6);\n- che eventuali danni patrimoniali riconducibili a colpa del commissario non resteranno comunque impuniti, se così vorranno i danneggiati: in tal caso e ove ne ricorrano i presupposti, ex art. 5 LEF il commissario potrà essere convenuto giudizialmente davanti al giudice civile;\n- che sedes materiae per dibattere sulle responsabilità dell'organo del concordato e sul conseguente risarcimento danni non può però essere la procedura amministrativa di reclamo in materia di esecuzione e fallimenti;\n- che la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva - eventuale - azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF contro il Commissario del concordato __________ (cfr. DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III 36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L.P. & LLCC cons.9 e rif. ivi);\n- che le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui i reclamanti potranno, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn, op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op. cit., vol. I, §7 m.12);\n- che in via abbondanziale è difficile credere che, come emerge dal rapporto 7 giugno 1994 del Commissario, a fronte di attivi per Fr. 30’757’203.--, di cui Fr. 29’931’038.-- sono beni immobiliari, e di passivi per Fr. 45’768’847, sia consigliabile - come raccomanda il Commissario __________ - accettare un concordato con abbandono dell’attivo, “tenuto conto che la realizzazione degli attivi del debitore a trattative private permetterà probabilmente di ricavarne importi superiori a quanto possibile in sede di fallimento”;\n- che la questione sarà comunque attentamente vagliata dal Pretore sulla base delle opposizioni che i reclamanti saranno per formulare in sede di udienza per l’omologazione del concordato;"}