{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-95_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8470&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46260720b7ce86c09ced174434560057"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:14", "Checksum": "f55a8951f7efa7b8983befc5d660e9a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.95\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 aprile 1995/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti quale autorità superiore dei concordati |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\n|\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 dicembre 1994 alla Pretura di Locarno-Campagna da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’avv. __________)\n|\nchiedente la concessione di una moratoria concordataria di quattro mesi;\nrichiamata la sentenza 14 marzo 1995 del Segretario assessore che ha respinto l’istanza di moratoria;\nvisto il tempestivo appello 27 marzo 1995 dell’istante postulante una moratoria concordataria di quattro mesi, con concessione dell’effetto sospensivo;\nritenuto di dover procedere ex art. 313 bis CPC;\nesaminati atti e documenti;\nritenuto\nin fatto: A. __________ beneficiò di una moratoria concordataria per concordato ordinario con decreto 3 gennaio 1994 del Pretore di Locarno-Campagna, poi prorogato di due mesi con decreto 11 aprile 1994 dello stesso Pretore.\nNell’istanza di moratoria del 14 dicembre 1994 era stato prospettato un dividendo concordatario del 20-25%.\nB. Prima dell’adunanza dei creditori il Commissario raccolse l’adesione di 19 creditori su 32 aventi diritto di voto.\nC. Il 17 giugno 1994 si svolse l’adunanza ex art. 302 LEF, convocata nei termini dell’art. 300 LEF, senza pregressa menzione che sarebbe stato proposto un concordato con abbandono dell’attivo in luogo del concordato ordinario prospettato nell’istanza del 14 dicembre 1994.\nD. Dal verbale 23 giugno 1994 dell’adunanza dei creditori del 17 giugno 1994 risultò che le 19 adesioni già raccolte dal Commissario condizionarono l’assemblea, sivvero che i creditori privi delle informazioni insider ad altri note vennero a trovarsi in situazione ormai compromessa (cfr. sentenza 22 novembre 1994 di questa Camera, inc. CEF 118/94, considerando fattuale E).\nE. Con sentenza 12 luglio 1994 questa Camera già ebbe ad esprimersi, quale Autorità di vigilanza, sul concordato __________ rilevando che “è difficile credere che, come emerge dal rapporto 7 giugno 1994 del Commissario, a fronte di attivi per Fr. 30’757’203.--, di cui Fr. 29’931’038.-- sono beni immobiliari, e di passivi per Fr. 45’768’847, sia consigliabile - come raccomanda il Commissario __________ - accettare un concordato con abbandono dell’attivo, “tenuto conto che la realizzazione degli attivi del debitore a trattative private permetterà probabilmente di ricavarne importi superiori a quanto possibile in sede di fallimento” (cfr. sentenza p.8). Questa Camera annotava altresì che “è però opportuno ricordare di evitare un luogo comune, ormai divenuto uno stereotipo senza senso, secondo cui il concordato (sia ordinario che, a maggior ragione, quello con abbandono dell’attivo) sarebbe per i creditori più redditizio del fallimento: è vero invece che il solo beneficiario è sempre il debitore e talvolta anche il commissario, quando non si applica la TarLEF ma - contrariamente al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 della tariffa - la rimunerazione avviene contra legem secondo altri parametri” (cfr. sentenza p.9).\nF. La Segretaria assessore accertò nella sentenza 6 settembre 1994 che vi erano state carenze procedurali tali da non consentire il giudizio di omologazione e impose in sostanza il rifacimento della procedura a partire dalla convocazione dell’adunanza dei creditori.\nG. A seguito dell’appello di due creditori (__________e __________) questa Camera, con sentenza 22 novembre 1994 pubblicata sul FUC del __________, accolse parzialmente l’appellazione, annullando il pronunciato 6 settembre 1994 della Segretaria assessore e revocando la moratoria concordataria concessa il 3 gennaio 1994 a __________.\nIl 13 dicembre 1994 __________ e il 19 dicembre 1994 __________ hanno chiesto il fallimento di __________ ex art. 309 LEF.\nH. La sentenza dell’Autorità superiore dei concordati è stata impugnata da __________ con ricorso di diritto pubblico del 20 dicembre 1994, poi respinto dal Tribunale federale con sentenza 14 febbraio 1995.\nI. Nel frattempo, il 14 dicembre 1994 __________ aveva chiesto una seconda moratoria concordataria di quattro mesi, proponendo quale commissario ancora __________, atteso che:\n- “è ovvio che la revoca della moratoria concordataria è essenzialmente imputabile a errori commessi dal commissario del concordato che ha presentato una richiesta di omologazione non soddisfacente i requisiti formali dell’art. 316b LEF”;\n- le maggioranze richieste per l’omologazione erano state raggiunte e “__________ è certo che i medesimi creditori siano tuttora disposti ad aderire alla proposta di concordato sostanzialmente alle medesime condizioni già precedentemente accettate”;\n- “è anche nell’interesse dei creditori procedere al realizzo dei beni immobili nell’ambito di una procedura concordataria e non in quella fallimentare”.\nA conforto dell’istanza __________ ha prodotto (cfr. anche l’atto integrativo 13 marzo 1995):\na) doc. B, relazione 17 giugno 1994 del (precedente) commissario del concordato __________ da cui risultano: Fr. 30’757’203.15 di attivo (di cui Fr. 29’931’038.15 di immobili, tra i quali la part. __________ nel Comune di __________ valutata in Fr. 4’000’000.--) e Fr. 45’779’723.-- di passivo (di cui Fr. 31’957’737.53 garantiti da pegno);\nb) doc. T e U: nuova stima 16 marzo 1995 dello Studio d’architettura __________ che attesta per il fondo n. __________ di __________ un valore di Fr. 1’869’000.--, di molto inferiore alla stima di Fr. 4’000’000.-- ritenuta dal Commissario __________ quale attivo nel suo parere del 23 giugno 1994 al Pretore;"}