Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 18/21 gennaio 1993 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 7’440.-- oltre interessi al 5% dal 1. dicembre 1992. 2. La tassa di giustizia di Fr. 110.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico per 1/10 della __________ e per 9/10 di __________, la quale rifonderà alla __________ Fr. 200.-- per parte di indennità.” III.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 170.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/10 della __________ e per 9/10 di __________, la quale rifonderà a __________ Fr. 300.-- per parte di indennità. IV.