200.- per parte di indennità.” II.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 170.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/10 della __________ per 9/10 di __________, il quale rifonderà alla __________ Fr. 300.-- per parte di indennità. III. L’appello 24 marzo 1995 della __________ (inc. __________), è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 marzo 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 2 febbraio 1993 della __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 18/21 gennaio 1993 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr.