CEF __________), è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 marzo 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 2 febbraio 1993 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 18/21 gennaio 1993 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 7’440.-- oltre interessi al 5% dal 1. dicembre 1992. 2. La tassa di giustizia di Fr. 110.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico per 1/10 della __________ e per 9/10 di __________, il quale rifonderà alla __________ Fr. 200.- per parte di indennità.