Di conseguenza per la locazione dei due posteggi per il periodo da settembre a dicembre 1992 per l’importo di Fr. 800.-- la procedente non dispone di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. 3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.