La tassa di Fr. 110.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 250.-- a titolo di ripetibili”. Sentenze dedotte tempestivamente in appello dalla creditrice che con atti 24 marzo 1995 ha postulato l’accoglimento delle istanze, protestate spese e ripetibili; rilevato che le parti appellate non hanno presentato osservazioni; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ risp. __________ del 18/21 gennaio 1993 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________ AG) ha escusso __________ risp. __________, quali debitori, risp. condebitori solidali per l’incasso di Fr. 8’240.-- oltre interessi al 7%