__________) | | | | contro | | | | __________ __________ | tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 18/21 gennaio 1995 dell’UE di Lugano; sulle quali istanze la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 13 marzo 1995 ha così deciso: Inc. CEF __________ (__________, PE __________) “1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di Fr. 110.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 250.-- a titolo di ripetibili.” Inc. CEF __________ ( __________) “1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di Fr.