{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-93_1996-01-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8469&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "783151fd280c2fe3e48c3c683103d196"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:36", "Checksum": "5594c29fe99f8f59f874729531b11fdd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.93\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Il contratto di locazione 16 novembre 1990 doc. B per l’appartamento di n. __________ di 5 ½ locali, nel quale la __________ è subentrata quale locatrice, come si evince dall’appendice doc. D, costituisce insieme con quest’ultimo documento valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF per le pigioni poste in esecuzione per i mesi da settembre a dicembre 1992 per l’importo di Fr. 7’440.--.\nDiverso è invece il caso per il contratto di locazione per parcheggio veicoli 16 novembre 1990 (doc. C), ritenuto che il doc. D non indica che la __________ è subentrata anche in tale contratto. Di conseguenza per la locazione dei due posteggi per il periodo da settembre a dicembre 1992 per l’importo di Fr. 800.-- la procedente non dispone di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.\n3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottonbre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\nb) Incombe all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit. § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito ancorchè contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80).\nc) Gli escussi hanno sollevato l’eccezione di compensazione con pretese derivanti dal lavoro svolto da __________ quale custode dell’edificio “__________ ”, in cui gli escussi abitavano. Dai documenti agli atti emerge un contratto di lavoro datato 16 novembre 1990 (doc. 1), concluso dall’escussa con la precedente proprietaria __________ ed un secondo contratto datato 25 giugno 1991 (doc. 2), ambedue concernenti il lavoro di custode svolto nell’edificio “__________ ”. Contrariamente a quanto sostenuto dai debitori escussi, il contratto doc. 2 è stato tuttavia stipulato dalla __________ in nome proprio, quale datrice di lavoro, e non quale rappresentante della __________, che pertanto non risulta obbligata nei confronti di __________. Che d’altronde questo contratto ha verosimilmente sostituito il precedente concluso con la __________, può essere ritenuto dal punto 10, che prevede che alcuni punti contenuti nel doc. 1 avevano validità anche per il contratto di lavoro doc. 2. Pertanto non avendo gli escussi reso verosimile che eventuali pretese derivanti dal lavoro svolto da __________ quale custode dell’edificio “__________ ” possono essere fatti valere nei confronti della procedente, la loro eccezione di compensazione va respinta.\nc) Le istanze di rigetto provvisorio delle opposizioni vanno quindi accolte limitatamente a Fr. 7’440.--. Gli interessi sono tuttavia giustificati solo al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1. dicembre 1992, atteso che i debitori erano costituiti in mora ex art. 102 cpv. 2 CO senza necessità d’interpellazione, il giorno dell’adempimento essendo stabilito dal contratto di locazione (cfr. OR-Wiegand, n. 10 od art. 102 CO).\n4. Gli appelli 24 marzo 1995 __________ in liq. vanno pertanto parzialmente accolti.\nLe tasse di giustizia e le indennità seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 9/10 e 1/10 (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF):\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati\npronuncia: I. Le cause inc. CEF __________ e __________ sono dichiarate congiunte.\nII. L’appello 24 marzo 1995 della __________ (inc. CEF __________), è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 13 marzo 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 2 febbraio 1993 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 18/21 gennaio 1993 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 7’440.-- oltre interessi al 5% dal 1. dicembre 1992.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 110.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico per 1/10 della __________ e per 9/10 di __________, il quale rifonderà alla __________ Fr. 200.- per parte di indennità.”\nII.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 170.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/10 della __________ per 9/10 di __________, il quale rifonderà alla __________ Fr. 300.-- per parte di indennità.\nIII. L’appello 24 marzo 1995 della __________ (inc. __________), è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 13 marzo 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 2 febbraio 1993 della __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 18/21 gennaio 1993 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 7’440.-- oltre interessi al 5% dal 1. dicembre 1992."}