{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-93_1996-01-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8469&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "783151fd280c2fe3e48c3c683103d196"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:36", "Checksum": "5594c29fe99f8f59f874729531b11fdd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.93\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nB/fc/kc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 2 febbraio 1993 da\n|\n|\n__________ (patr. da: __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ __________\n|\ntendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 18/21 gennaio 1995 dell’UE di Lugano;\nsulle quali istanze la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 13 marzo 1995 ha così deciso:\nInc. CEF __________ (__________, PE __________)\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di Fr. 110.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 250.-- a titolo di ripetibili.”\nInc. CEF __________ ( __________)\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di Fr. 110.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 250.-- a titolo di ripetibili”.\nSentenze dedotte tempestivamente in appello dalla creditrice che con atti 24 marzo 1995 ha postulato l’accoglimento delle istanze, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che le parti appellate non hanno presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________ risp. __________ del 18/21 gennaio 1993 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________ AG) ha escusso __________ risp. __________, quali debitori, risp. condebitori solidali per l’incasso di Fr. 8’240.-- oltre interessi al 7% dal 1. dicembre 1992, indicando quale titolo di credito: “affitto dell’ente 412 e due posteggi non pagato - settembre/dicembre 1992 ente locato n. __________ Fr. 7’440.-- - settembre/dicembre 1992 posteggi Fr. 800.--”.\nInterposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto i rigetti provvisori al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su due contratti sottoscritti il 16 novembre 1990 dalla __________ e dagli escussi concernenti la locazione di un appartamento di 5 1/2 situato nello stabile denominato “__________ ” a __________ per un canone mensile di Fr. 1’880.-- (doc. B) e di due parcheggi per un canone mensile di Fr. 200.-- (doc. C). Il 16 marzo 1992 l’immobile summenzionato è stato venduto alla __________, ora in liquidazione. Lo stesso giorno la sua amministratrice __________ (in seguito __________) ha inviato una comunicazione agli escussi, quale appendice n. 1 al contratto di locazione del 16 novembre 1990 , che l’hanno controfirmata, indicante il nuovo canone di locazione annuo, che a partire dal 1. aprile 1992 ammontava a Fr. 20’040.-- (doc. D).\nC. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno dapprima contestato la legittimazione attiva della __________. Essi hanno poi argomentato che questa è subentrata sia nel contratto di locazione che nel contratto di lavoro, che la precedente proprietaria dell’immobile aveva con loro concluso. Infatti la nuova proprietaria non ha mai disdetto il rapporto di lavoro e __________ ha continuato a svolgere la sua attività quale custode, con la stessa retribuzione. Il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla escutente per la fine di agosto 1992, mentre quello di locazione è terminato alla fine di dicembre 1992. __________ ha dichiarato di avere prestato 657.5 ore di lavoro straordinario (doc. 4), risultanti dai rapporti doc. 3, allestiti e consegnati alla creditrice, che non li ha mai contestati. Gli escussi hanno posto pertanto in compensazione le ore calcolate ad un salario normale, più un supplemento del 25%, trattandosi di lavoro straordinario, per un importo di Fr. 13’857.30. A dimostrazione delle ore straordinarie effettuate, __________ ha rilevato che dal 1. settembre 1992 la procedente ha dovuto impiegare due persone per svolgere lo stesso lavoro (doc. 7).\nD. Con sentenza 13 marzo 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto le istanze avendo ammesso l’eccezione di compensazione sollevata dagli escussi. Secondo la prima giudice __________ è stata assunta quale custode dapprima dalla __________ ed in seguito dalla rappresentante della procedente. Dagli atti non risulta che al termine del rapporto di lavoro sia stata liquidata per le sue prestazioni e nemmeno risulta una disdetta del rapporto di locazione e del rapporto di lavoro, l’uno comportando automaticamente la disdetta dell’altro.\nE. Contro le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata la procedente con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto: 1. Le due appellazioni sono dirette contro due sentenze pretorili aventi la stessa appellante, sostanzialmente riferite a fatti simili; le cause inc. 14.95.93 e 14.95.94 possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza.\n2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti)."}