Per i quali motivi, richiamati gli art. 67 cpv. 1 n. 3 e 181 ss. LEF, 1000 e 1099 CO, nonchè i disposti citati pronuncia: 1. L’appello 28 marzo 1995 della __________ in liquidazione, __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 23 marzo 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________ del 9/10 giugno 1994 dell’UE di Lugano non è ammessa per Fr. 2’574’373.70 oltre interessi al 6% dal 31 maggio 1994. 2. La tassa di giustizia di Fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della __________ che rifonderà alla __________ in liq. Fr. 1’500.-- a titolo di indennità.