Per mantenere il diritto derivante dal vaglia cambiario contro l’emittente non è necessaria nè la tempestiva presentazione nè la levata di protesto (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Zurigo 1985, § 16 m. 8 p. 221). c) Con l’emissione di un vaglia cambiario in bianco, l’emittente tralascia intenzionalmente di completare certi requisiti (art. 1000 CO). La portata dell’autorizzazione a completare il titolo cambiario viene concordata tra l’emittente ed il primo prenditore. Se il titolo cambiario viene completato contrariamente agli accordi, esso è ugualmente valido e nei confronti del primo prenditore l’emittente è obbligato solo nell’ambito dei loro accordi.