Sulla base delle precedenti considerazioni, trattandosi in casu di una procedura esecutiva, è applicabile l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, che prevede l’indicazione dell’ammontare del credito in valuta legale svizzera, e non l’art. 1031 CO, applicabile nei casi in cui il titolo cambiario è pagabile in moneta estera, allorquando si tratta di una procedura di merito (cfr. Rolf Weber, Commentario bernese, 1982 n. 370-371 ad art. 84 CO). La creditrice ha prodotto una dichiarazione del __________, attestante che l’8 giugno 1994 (doc. I) il cambio della valuta americana in franchi svizzeri era di Fr. 1.4040 all’acquisto e di Fr. 1.4240 alla vendita, per un cambio medio di Fr.