Con l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF il legislatore non ha inteso modificare per novazione il rapporto giuridico tra le parti ma ha semplicemente imposto al debitore, per considerazioni d’ordine pratico, di sopportare che nella procedura esecutiva i suoi beni in Svizzera siano soggetti ad esecuzione per un importo in valuta svizzera corrispondente al debito in valuta straniera. Per norma di diritto materiale resta comunque sempre dovuta la valuta pattuita contrattualmente (art. 84 cpv. 2 CO e contrario), cfr. DTF (II. Corte civile)