L’escussa ha infine rilevato che non sono stati provati nè il tasso, nè il giorno del cambio, mentre l’interesse è in contrasto con l’art. 1045 CO e sull’importo capitale non sono stati considerati i due versamenti del 12 luglio 1994 di Fr. 20’000.-- e del 29 luglio 1994 di US $ 100’000.-- pervenuti all’avv. __________ dal noleggio del “__________ ”. C. Con sentenza 23 marzo 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha mantenuto l’opposizione argomentando che la procedura di esecuzione cambiaria non permette ex art. 177 cpv. 1 LEF un’eccezione dedotta dall’esistenza di pegni.