La __________ ha inoltre ceduto alla __________ i proventi da noleggio e vendita del “__________ ”, per cui il pagamento del debito è stato dilazionato in attesa della vendita dell’imbarcazione. La dilazione è confermata dal conferimento del mandato di vendita alla __________ del __________, per cui l’opposizione va accolta ex art. 182 n. 1 LEF. L’escussa ha poi rilevato che, a prescindere dalla dilazione, l’opposizione va confermata per il fatto che i vaglia cambiari sono stati consegnati in garanzia, subordinatamente agli altri pegni, per cui il credito non resterebbe scoperto alla conclusione della procedura di vendita del pegno.