La debitrice beneficia pertanto del “beneficium escussionis realis”. La __________, entrata in liquidazione, ha revocato alla __________ ogni facilitazione chiedendo il pagamento del debito. Il primo termine di restituzione è stato prorogato. In seguito sono state poste le condizioni per agevolare la realizzazione del pegno, senza che la creditrice facesse riferimento alcuno alla possibilità di attivare l’esecuzione cambiaria. La __________ ha inoltre ceduto alla __________ i proventi da noleggio e vendita del “__________ ”, per cui il pagamento del debito è stato dilazionato in attesa della vendita dell’imbarcazione.