1’500.-- a titolo di ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla __________ in liquidazione che con atto 28 marzo 1995 ha chiesto sia giudicato: “1. L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza 23 marzo 1994 (recte: 1995) è modificata come segue. 1.1. L’opposizione interposta al PE n. __________ UE di Lugano non è ammessa. 2.1. Spese e ripetibli a carico dell’escussa. 2. Protestate spese e ripetibili di appello”. Con osservazioni 18 aprile 1995 la parte appellata ha postulato: “I. In via principale 1. L’appello 28 marzo 1995 è integralmente respinto. 2. Protestate spese e ripetibili. II. In via subordinata 1. La sentenza 23 marzo 1995 inc.