dall'avv. __________ | | | al PE cambiario __________ del 9/10 giugno 1994 dell’UE di Lugano ad istanza di | | | __________ patr. da: __________ | opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 13 giugno 1994 dall’UE di Lugano al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5; sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 marzo 1995 ha così pronunciato: “1. L’opposizione interposta al PE cambiario no. __________ è ammessa. 2. La tassa di Fr. 500.-- da anticipare dalla creditrice rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.