{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-92_1995-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8468&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "724456dc7919666338c2a1dd36edd4b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.1995 14.1995.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:22", "Checksum": "3da89bcb3f40aceb725dbe5a379de24f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.1995 14.1995.92\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\na) Ex art. 182 n. 1 LEF il giudice ammette l’opposizione quando venga provato con documenti che il debito è stato pagato al portatore della cambiale ovvero che questi ha accordato la rimessione od una dilazione.\nb) Con l’emissione dei vaglia cambiari doc. B a vista e senza data, la __________ ha sottoscritto l’8 maggio 1991 tre dichiarazioni (doc. C, D e E) con le quali ha autorizzato la creditrice a completare i titoli cambiari con la data ed ha metterli in circolazione, qualora non avesse rimborsato i suoi debiti, secondo gli accordi pattuiti.\nCon lettera 27 gennaio 1993 (doc. 4) la __________, in liquidazione, ha revocato alla __________ la facilitazione di cui al doc. 2, chiedendole di volere regolare la sua posizione debitoria entro il 10 febbraio 1993.\nCon scritto 9 maggio 1994 (doc. F) la __________ ha confermato alla creditrice la sua disponibilità a versare una rata di US$ 300’000.-- entro il 31 maggio 1994 ed ha proposto un piano di pagamento per il restante importo.\nCon lettera 13 maggio 1994 (doc. G) la creditrice, tramite il suo rappresentante legale avv. __________, ha comunicato alla debitrice le sue condizioni per l’accettazione del piano di pagamento, rilevando che presupposto per l’entrata in vigore era il versamento della rata di US$ 300’000.-- entro il 31 maggio 1994, altrimenti avrebbe proceduto all’esecuzione cambiaria.\nCon dichiarazione 30 giugno 1994 (doc. 6) la __________, della quale erano stati costituiti a pegno dei cerficati azionari (cfr. doc. 2 punto 4), ha dato mandato e conferito procura all’avv. __________ e/o all’avv. __________ di scegliere un broker per la vendita e/o noleggio del “__________ ”. Il ricavo dal noleggio e dalla vendita doveva essere versato sul conto clienti dell’avv. __________, dedotte le spese e commissioni del broker.\nCon lettera 22 luglio 1994 (doc. 9 punto e)) l’avv. __________ ha comunicato all’avv. __________ in merito alla vendita del “__________ ” tra l’altro che\n“ il ritiro dell’esecuzione cambiaria contro __________ potrà avvenire solo dopo la vendita del __________ e a condizione che __________ riconosca l’obbligo di rimborso delle spese legali sostenute da __________ sia per l’esecuzione cambiaria sia per il sequestro del __________. Queste iniziative sono infatti state prese unicamente a causa dell’inadempienza di __________ nell’eseguire i pagamenti promessi.”\nDalle precedenti considerazioni si evince che non avendo la debitrice versato la prima rata di US$ 300’000.--, il piano di pagamento è rimasto inoperante e la creditrice, non dovendo più rispettare tale accordo, ha deciso di promuovere l’esecuzione cambiaria in oggetto. Con lo scritto 22 luglio 1994 (doc. 9 punto e) la __________, tramite il suo rappresentante, ha infatti comunicato all’avv. __________ i, che l’esecuzione cambiaria era stata promossa a causa dell’inadempienza della __________ nell’eseguire i pagamenti promessi. D’altronde dallo scritto 30 giugno 1994 della __________ (doc. 6), concernente il conferimento di mandato per la vendita del “__________ ”, non emerge alcuna indicazione inerente ad un accordo di rinuncia da parte della __________ a promuovere l’esecuzione cambiaria contro la debitrice. Anche la summenzionata dichiarazione contenuta nella lettera 22 luglio 1994 dell’avv. __________ (doc. 9 punto e) in merito al ritiro di tale esecuzione, solo dopo la vendita del “__________ ”, non implica la rinuncia all’esecuzione in via cambiaria durante la ricerca di un acquirente dell’imbarcazione. Non risultando pertanto dagli atti alcuna concessione di dilazione da parte dell’appellante, l’eccezione ex art. 182 n. 1 LEF va respinta.\n"}