{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-92_1995-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8468&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "724456dc7919666338c2a1dd36edd4b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.1995 14.1995.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:22", "Checksum": "3da89bcb3f40aceb725dbe5a379de24f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.1995 14.1995.92\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Ex art. 177 cpv. 1 LEF per i crediti derivanti da cambiale, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all’ufficio d’esecuzione che si proceda in via cambiaria, semprechè il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.\nb) Con lettera 17 luglio 1991 (doc. 2) la __________l ha concesso alla __________ un aumento dell’anticipo fisso, concesso precedentemente il 3 aprile 1990, a US$ 2’000’000.--. Al punto 4 del doc. 2 sono indicate quali garanzie:\n“ ....\n- costituzione a pegno dei certificati azionari no. 6-7-8 rappresentanti -8000- azioni della __________ come da atto di pegno generale del 03.04.1990;\n- ipoteca navale sul natante “__________” tipo motor ship twin screw per un importo di US$ *2’500’000.--;\n- cessione dei diritti derivanti dalla polizza di assicurazione no. __________ emessa dalla __________;\n- cambiale a vista di US$ *1.700.000.-- all’ordine noi medesimi avallata dai sigg. __________ e __________;\n- cambiale a vista di US$ *142.000.-- all’ordine noi medesimi avallata dai sigg. __________ e __________;\n- cambiale a vista di US$ *142.000.-- all’ordine noi medesimi avallata dai sigg. __________ e __________;\n....”\nCon lettera 27 gennaio 1993 (doc. 4) la __________, posta in liquidazione, ha revocato alla __________ la citata facilitazione di credito con la richiesta di volere regolare la sua posizione debitoria entro il 10 febbraio 1993 e dichiarando che in caso di mancato pagamento avrebbe provveduto alla realizzazione dei pegni costituiti in garanzia rispettivamente all’escussione delle garanzia concessele.\nOra dal tenore del summenzionato punto 4. del doc. 2, concernente le garanzie prestate dalla debitrice non risulta che i vaglia cambiari doc. B costituiscano una garanzia subordinata alla realizzazione del pegno principale, rappresentato dal natante “__________ ”. Mancando qualsiasi indicazione in merito, tale subordinazione non può seriamente essere dedotta nemmeno dall’ordine in cui sono state elencate le garanzie. Pertanto considerato che ex art. 177 cpv. 2 LEF per i crediti derivanti da cambiale, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all’ufficio di esecuzione che si proceda in via cambiaria, semprechè il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento, la specie di esecuzione in oggetto è corretta.\n"}