{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-92_1995-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8468&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "724456dc7919666338c2a1dd36edd4b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.1995 14.1995.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:22", "Checksum": "3da89bcb3f40aceb725dbe5a379de24f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.1995 14.1995.92\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Per l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF la domanda d’esecuzione deve indicare l’ammontare del credito in valuta legale svizzera: siffatta conversione è norma di ordine pubblico imposta da necessità pratiche, ritenuto che il prodotto della realizzazione che deve servire al pagamento del debito in esecuzione si ottiene di regola in valuta svizzera e inoltre gli attestati di carenza di beni devono essere stabiliti in valuta svizzera. Con l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF il legislatore non ha inteso modificare per novazione il rapporto giuridico tra le parti ma ha semplicemente imposto al debitore, per considerazioni d’ordine pratico, di sopportare che nella procedura esecutiva i suoi beni in Svizzera siano soggetti ad esecuzione per un importo in valuta svizzera corrispondente al debito in valuta straniera.\nPer norma di diritto materiale resta comunque sempre dovuta la valuta pattuita contrattualmente (art. 84 cpv. 2 CO e contrario), cfr. DTF (II. Corte civile) 16 marzo 1989 in SJ 1989 p. 350-352.\nb) E` compito del giudice dell’art. 86 LEF stabilire se l’escusso, debitore di valuta estera che ha pagato in franchi svizzeri un importo maggiore, possa ripetere come indebito la differenza di cambio.\nL’escusso dovrà invece rivolgersi al giudice dell’art. 85 LEF per constatare l’annullamento dell’esecuzione nel caso in cui abbia pagato in valuta estera direttamente al creditore, ritenuto che l'escusso non può pagare all'ufficio esecuzione in valuta estera.\nc) La conversione in moneta svizzera ai fini esecutivi va fatta al tasso del giorno della domanda d’esecuzione (DTF 51 III 180; II CCA 9 luglio 1991 in re C.C. c. A.C. cons. 8).\nContrariamente alla massima della sentenza CEF 15 aprile 1981 (cfr. Rep 1982 p. 406), il tasso di cambio Lit./Fr., ma anche il tasso di cambio in genere, non può dirsi fatto notorio e quindi da accertare d’ufficio, atteso che le turbolenze valutarie e la volatilità dei corsi determinano continue e sensibili oscillazioni, anche in funzione dell’importo da convertire. Occorre quindi, anche per garantire il diritto di essere sentito, che le parti possano determinarsi sul tasso di cambio applicabile.\nd) Sulla base delle precedenti considerazioni, trattandosi in casu di una procedura esecutiva, è applicabile l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, che prevede l’indicazione dell’ammontare del credito in valuta legale svizzera, e non l’art. 1031 CO, applicabile nei casi in cui il titolo cambiario è pagabile in moneta estera, allorquando si tratta di una procedura di merito (cfr. Rolf Weber, Commentario bernese, 1982 n. 370-371 ad art. 84 CO). La creditrice ha prodotto una dichiarazione del __________, attestante che l’8 giugno 1994 (doc. I) il cambio della valuta americana in franchi svizzeri era di Fr. 1.4040 all’acquisto e di Fr. 1.4240 alla vendita, per un cambio medio di Fr. 1.4140. Considerato che ex art. 178 LEF, quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l’ufficio notifica immediatamente al debitore il precedetto esecutivo, va ritenuto che, essendo indicata sul PE, quale data di emissione il 9 giugno 1994, il giorno precedente 8 giugno 1994 era il giorno della domanda di esecuzione. Pertanto la conversione in moneta svizzera, eseguita dalla creditrice sulla base della dichiarazione del __________ per l’8 giugno 1994, e rimasta incontestata, è corretta.\n2. Nell’ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (cfr. CEF 13 aprile 1987 in re A./.P. SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T. c/G.).\n"}