{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-92_1995-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8468&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "724456dc7919666338c2a1dd36edd4b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.1995 14.1995.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:22", "Checksum": "3da89bcb3f40aceb725dbe5a379de24f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.1995 14.1995.92\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n29 settembre 1995/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\nal PE cambiario __________ del 9/10 giugno 1994 dell’UE di Lugano ad istanza di |\n|\n|\n__________ patr. da: __________\n|\nopposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 13 giugno 1994 dall’UE di Lugano al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5;\nsulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 marzo 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’opposizione interposta al PE cambiario no. __________ è ammessa.\n2. La tassa di Fr. 500.-- da anticipare dalla creditrice rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dalla __________ in liquidazione che con atto 28 marzo 1995 ha chiesto sia giudicato:\n“1. L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza 23 marzo 1994 (recte: 1995) è modificata come segue.\n1.1. L’opposizione interposta al PE n. __________ UE di Lugano non è ammessa.\n2.1. Spese e ripetibli a carico dell’escussa.\n2. Protestate spese e ripetibili di appello”.\nCon osservazioni 18 aprile 1995 la parte appellata ha postulato:\n“I. In via principale\n1. L’appello 28 marzo 1995 è integralmente respinto.\n2. Protestate spese e ripetibili.\nII. In via subordinata\n1. La sentenza 23 marzo 1995 inc. no. __________________ del Pretore di Lugano avv. Patrizia Zarro è annullata.\n2. L’incarto è retrocesso al Pretore per la decisione sulle eccezioni non decise.\n3. Protestate spese e ripetibili.”\nEsaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. La __________ (in seguito: __________) ha emesso tre vaglia cambiari per US$ 1’700’000.--, 142’000.-- e 142’000.-- (doc. B) all’ordine della __________, ora in liquidazione (in seguito: __________). I vaglia cambiari, completati con la data di emissione 28 aprile 1994 e di scadenza 6 maggio 1994, presentati per il pagamento e rimasti impagati, sono stati messi in esecuzione cambiaria dalla __________ nei confronti della __________ per l’importo di Fr. 2’735’673.70 oltre interessi al 6.5% dal 31 maggio 1994. Avendo l’escussa interposto opposizione, l’UE di Lugano l’ha sottoposta al giudizio della Pretore del Distretto di Lugano ai sensi dell’art. 181 LEF.\nB. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha argomentato che i vaglia cambiari in oggetto sono stati consegnati alla procedente, quale garanzia subordinata, in seguito alla concessione di aumento di un anticipo fisso. La garanzia principale è stata prestata con la costituzione in pegno dello yacht “__________ ” di proprietà della __________ (in seguito: __________). Infatti i certificati azionari della citata società sono stati costituiti in pegno, mentre a carico dello yacht è stata iscritta un’ipoteca. La debitrice beneficia pertanto del “beneficium escussionis realis”. La __________, entrata in liquidazione, ha revocato alla __________ ogni facilitazione chiedendo il pagamento del debito. Il primo termine di restituzione è stato prorogato. In seguito sono state poste le condizioni per agevolare la realizzazione del pegno, senza che la creditrice facesse riferimento alcuno alla possibilità di attivare l’esecuzione cambiaria. La __________ ha inoltre ceduto alla __________ i proventi da noleggio e vendita del “__________ ”, per cui il pagamento del debito è stato dilazionato in attesa della vendita dell’imbarcazione. La dilazione è confermata dal conferimento del mandato di vendita alla __________ del __________, per cui l’opposizione va accolta ex art. 182 n. 1 LEF. L’escussa ha poi rilevato che, a prescindere dalla dilazione, l’opposizione va confermata per il fatto che i vaglia cambiari sono stati consegnati in garanzia, subordinatamente agli altri pegni, per cui il credito non resterebbe scoperto alla conclusione della procedura di vendita del pegno. La prestazione di un’ulteriore garanzia non sarebbe inoltre necessaria, in quanto il pegno medesimo, ovvero l’imbarcazione, offre un congruo deposito. La __________ ha poi argomentato che i vaglia cambiari sono stati completati in netto contrasto con gli accordi iniziali, in particolare per quel che concerne la data di scadenza, contraria all’indicazione iniziale di cui al doc.2. Il mancato protesto non ha tuttavia permesso di eccepirne l’abuso. Inoltre mancando tale prova, non vi è stata negazione di pagamento. L’escussa ha infine rilevato che non sono stati provati nè il tasso, nè il giorno del cambio, mentre l’interesse è in contrasto con l’art. 1045 CO e sull’importo capitale non sono stati considerati i due versamenti del 12 luglio 1994 di Fr. 20’000.-- e del 29 luglio 1994 di US $ 100’000.-- pervenuti all’avv. __________ dal noleggio del “__________ ”."}