in caso di rivocazione del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio; per questi motivi, visti i disposti citati, in particolare gli art. 188 e 189 LEF; su spese e indennità gli art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF pronuncia: 1. L’appello 9 gennaio 1995 __________, è inammissibile. 1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 7 marzo 1995 alle ore 10.00 2. La tassa di giustizia di Fr 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. 3. E` ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.