che la soluzione del legislatore va condivisa poichè ben si innesta sul principio di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che l’escussa può far valere i suoi dirittti con l’opposizione al PE e ritenuto che il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile (cfr. in senso convergente, Amonn op. cit. § 37 m. 45 i. f. e CEF 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1a; l’opinione contraria è invece sostenuta, de lege ferenda, dalla Commissione d’esperti per il riesame della LEF che all’art. 189 cpv.