E` pronunciato il fallimento della ____________________a far tempo da lunedì 2 gennaio 1995, alle ore 14.00. 2. Sono ordinate le comunicazioni e le pubblicazioni di rito. 3. La tassa di Fr. 80.--, già anticipata e le spese, pure già anticipate dall’istante nella misura di un acconto di Fr. 820.--, sono a carico della massa fallimentare..” Decisione dedotta in appello dalla __________ con atto 9 gennaio 1995; rilevato che la creditrice non ha presentato osservazioni; richiamato il decreto presidenziale 10 gennaio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo parziale; esaminati atti e documenti; posti i seguenti punti di giudizio 1. E` ammissibile l’appello 9 gennaio 1995 __________? 2.