Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 330 e 349 n. 17). Nel caso di specie si terrà di conseguenza conto di tutti i documenti versati agli atti dalle parti e quindi anche delle dichiarazioni testimoniali prodotte in fase dibattimentale. 2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.