quindi i “riscontri testimoniali scritti versati agli atti in fase dibattimentale ed ascrivibili a soggetti che sono terzi nel procedimento” sarebbero inammissibili. Dai riscontri documentali acquisiti agli atti non risulterebbe alcuna chiara, esplicita e non equivoca dichiarazione di volontà della debitrice con cui ella si obbliga a pagare una determinata somma di denaro all’istante. Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente procura scritta, ammissione esplicita in documenti oppure ammissione esplicita all’udienza.