Detta lettera non pone nessuna condizione per la restituzione dei fondi (...)”. C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha rilevato che “dichiarazioni scritte di eventuali testimoni non sono dei riconoscimenti di debito ma solo documenti atti a fungere da eventuale supporto probatorio per allegazioni di fatto”. Pure “l’istoriato del deposito dei fondi in parola come tutte le circostanze legate al fatto che inizialmente questi fondi erano depositati su un conto e ora si trovano depositati su un altro conto, non ha niente a che vedere con la presente fattispecie”.