La richiesta di intersecazione formulata da __________ di data 21 marzo 1994 è respinta. 3. L’istanza 23 dicembre 1993 di __________, è respinta. 4. Tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- e spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà a controparte l’importo di Fr. 500.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 23 giugno 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, l’accoglimento dell’istanza; mentre con osservazioni 24 agosto 1994 l’appellata ha resistito al gravame, protestate tasse e ripetibili; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1.