{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-89_1995-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8464&nX40_KEY=4711563&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c887938db61d8dc2edc12ec46e5da22e"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.1995 14.1995.89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:48", "Checksum": "a066624f4e1267c709c05aea41b555a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.1995 14.1995.89\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDai doc. L, N, P e R (formulari bancari “di prelevamento a debito”), sottoscritti dall’escussa, si evince che __________ il 2 febbraio 1990 ha effettuato prelevamenti dal conto __________ per complessivi Fr. 3’127’412.--, e meglio: Fr. 190’177.25 (doc. L), Fr. 2’533’209.25 (doc. N), Fr. 184’533.10 (doc. P), Fr. 219’492.40 (doc. R). Ritenuto che l’escussa ha effettuato prelevamenti da un conto bancario di cui non risulta essere titolare ma unicamente procuratrice e che quindi ha disposto di soldi che, perlomeno nei limiti di cognizione del giudice del rigetto e avuto riguardo alla documentazione versata agli atti, erano manifestamente di __________, i doc. L, N, P e R, con i quali l’escussa ha riconosciuto di aver prelevato dal conto __________ l’importo di Fr. 3’127’412.-- costituiscono un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per questo importo, avuto riguardo al fatto che nello scritto 19 luglio 1993 (doc. Z) e nel reclamo 21 dicembre 1993 (doc. V), nei quali l’escussa riconosce di aver prelevato dal conto __________ tutti gli averi ivi depositati fino a sua totale estinzione. In relazione al noto conto la patrocinatrice dell’escussa infatti così si esprime:\n- “la mia cliente è disposta a discutere l’intera questione a tavolino e a dimostrare come essa nel 1990, nella sua veste di procuratrice, abbia agito nell’interesse del titolare del conto” (doc. Z p. 1);\n- “nel corso del mese di febbraio 1990 la signora __________, consigliata anche da un avvocato ticinese, ha estinto il conto intestato al signor __________ ed ha girato tutto quanto in deposito su un conto intestato a se stessa” (doc. V p. 3).\nIl complesso dei doc. L, N, P, R, Z e V costituisce pertanto riconoscimento di debito legittimante il rigetto provvisorio dell’opposizione al PE n. __________ del 14/15 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio limitatamente a Fr. 3’127’412.-- oltre agli interessi legali al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), e non dell’8 % come richiesto dal creditore, a decorrere dal 2 febbraio 1990.\n4. L’appello 23 giugno 1994 di __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza pressoché totale di __________ (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer questi motivi, richiamato l'art. 82 cpv. 1 LEF,\npronuncia: I. L'appello 23 giugno 1994 di __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 6/20 giugno 1994 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:\n“1. L’istanza 23 dicembre 1993 di __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 14/15 dicembre 1993 dall’UEF di Mendrisio è respinta in via provvisoria per Fr. 3’127’412.-- oltre interessi al 5 % dal 2 febbraio 1990.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 1’200.--, già anticipata dall’istante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 1000.-- di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 1’800.--, già anticipata dall'istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 2’000.-- d’indennità.\"\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}